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Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali o meglio, la carità pelosa che abbuona ciò che è già nostro

Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio n. 145/2018, già oggetto di un nostro precedente articolo (1), le notti insonni degli addetti ai lavori stanno partorendo le analisi legate al provvedimento che, lo ricordiamo, consta di 19 articoli e 1143 commi.

L’articolo 1, dal comma 184 al 199 si occupa di alcuni provvedimenti riguardanti la preannunciata “pace fiscale”, così come definita e presentata prima dell’approvazione del provvedimento. I predetti commi trattano la procedura da seguire per avanzare la richiesta di saldo e stralcio dei debiti che hanno le sole persone fisiche nei confronti dell’erario, a patto che le certificazioni Isee da allegare siano in corso di validità alla data della presentazione del modello di accesso, ponendo attenzione, però, che non vi siano errori ed omissioni sul modello che si andrà ad utilizzare a seguito della nuova presentazione, da effettuarsi utilizzando il nuovo modulo denominato SA-ST (SAldo – STralcio) e messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni. Si, perché possono essere oggetto di saldo e stralcio anche le posizioni precedentemente inserite nelle altre “rottamazioni” dei ruoli non perfezionatisi. Errori ed omissioni o Isee scaduti comporteranno l’inclusione delle domande nella richiesta di accesso alla procedura prevista dalla rottamazione-ter. Particolari elementi oggettivi devono essere presenti: comprovata situazione di difficoltà economica del debitore persona fisica richiedente, dimostrabile da un reddito del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro o l’apertura della procedura di liquidazione da sovra indebitamento alla data di presentazione della domanda di accesso.

Chiaro no? Ci risparmiamo i punti di criticità rilevati dalla procedura ma non possiamo esimerci dall’affermare che la strada della “pace fiscale” è lastricata di adempimenti che minano la pace interiore. Si parlava di carità pelosa, ossia non disinteressata, da parte dell’Erario. A tutti gli effetti il provvedimento non azzera completamente la posizione nei confronti degli esposti. Nel caso specifico il provvedimento interesserà per esempio piccoli artigiani e commercianti, titolari di ditta individuale, sottoposti negli anni passati alla congruità ed agli studi di settori rivelatisi sovra dimensionati in quanto non tenevano conto della crisi mondiale in atto. Quindi sono cartelle esattoriali in alcuni casi generate da presunzioni di reddito. La procedura corretta, a nostro avviso, avrebbe dovuto consentire un ricalcolo più rispondente alla realtà. Purtroppo non è stato così, tant’è che nel Diritto Tributario vige il principio dell’inversione dell’onere della prova.

Come sappiamo, il Professor Auriti distingueva il momento dell’emissione di moneta dal momento della circolazione. In pratica, il provvedimento di cui stiamo parlando riguarda la seconda fase ossia della circolazione, come del resto tutti i provvedimenti legislativi in materia di politiche fiscali. Il momento dell’emissione doveva essere libera da gravami, quindi da debito. Emissione, quella attuale, che macchia all’origine la moneta posta in circolazione. Sempre secondo gli insegnamenti del Professor Auriti, dal momento che in presenza di moneta debito il prelievo fiscale è una “rendita parassitaria da signoraggio”, la parziale rottamazione a cui assistiamo per fare cassa, non è che una parziale restituzione di quello che è già nostro. Ma il problema maggiore è che tali provvedimenti riguardando solo una parte della cittadinanza e non tutta, crea discriminazioni anche alla luce della corretta applicazione dell’Art. 53 della Costituzione rivisitata in chiave Auritiana. L’Art. 53 della Costituzione recita che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Ora, come dimostrato dalla Tesi del valore indotto e della proprietà popolare della moneta, lo Stato deve trattenere all’origine la moneta di cui necessita, assegnando ai cittadini la parte relativa alla rendita monetaria di cittadinanza. Dall’applicazione di questo principio, riportato anche nel disegno di Legge depositato da Giacinto Auriti(2) poi variato con l’introduzione dell’euro(3), si evince che il predetto Art. 53 della Costituzione andrebbe modificato in quanto i provvedimenti parziali di restituzione dell’indebito prelievo riguarderanno minimamente una parte dei cittadini e non tutti, anche quelli che restano in attesa del vero ed unico reddito di cittadinanza, che spetta a tutti in egual misura.

 

Massimiliano Scorrano

 

Note

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(1)     http://www.giacintoauriti.com/notizie/181-la-finanziaria-di-tria-tutte-le-monete-porta-via-come-l-epifania.html

(2)     http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007619.pdf

(3)     http://www.giacintoauriti.com/component/content/article/25-non-categorizzato/21-proprieta-moneta.html