Anche lo Stato può emettere LI(B)RA elettronica.
Cripto valute e moneta elettronica. Non si sono accorti che lo Stato può...ma non sarebbe né proprietà di popolo, né sovranità.
In questi giorni abbiamo assistito ad una levata di scudi generalizzata, proprio in relazione all’imminente lancio della cripto valuta di Facebook , legandolo, nelle argomentazioni, al destino dei Minibot . L’argomento cripto valuta, rientrante nella famiglia delle monete elettroniche, l’affronteremo di seguito, non prima di aver esternato la nostra costernazione quando la lamentela proviene dal mondo politico che, risiedendo nel parlamento, ha la potestà di cambiare le leggi. E si perché di leggi si tratta. Invece di affidarsi solo ai social per esternare il loro disappunto (noi poveri mortali siamo costretti) dovrebbero sapere, se già non lo sanno, che in Italia (ma anche nel resto del mondo chiamato in altro modo) vige un Testo denominato Testo Unico Bancario, in gergo T.U.B. Tale testo è stato introdotto dal D.lgs. 385/1993. Esso si compone di svariati articoli. Gli articoli che possono riguardarci per la trattazione di questo argomento sono:
Art. 5 Vigilanza
Art. 13 Iscrizione Albo
Art. 114 Bis Emissione moneta elettronica
Art. 131 Bis Divieto di emissione di moneta elettronica
Art. 131 Ter Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento
Art. 146 Vigilanza Banca d’Italia
In particolare tutto il gruppo dell’Articolo 114, molto variegato, trattando dell’emissione di moneta elettronica, ci viene incontro, in particolare con l’art. 114 bis per farci comprendere che:
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
In buona sostanza Facebook ha provveduto al lancio di questa moneta elettronica affidandosi ad istituti già autorizzati dalle Leggi degli Stati, ed anche quello italiano che ha introdotto il T.U.B. appositamente nel proprio ordinamento (VISA MASTERCARD ECC.). Che, come recita il comma 2 dell’art. 114 Bis, Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari…….
In pratica ai soggetti sopra elencati non è preclusa la possibilità di emettere moneta elettronica purché lo facciano tenendo conto delle disposizioni ad essi applicabili, ossia le stesse leggi che hanno demandato la creazione di moneta a corso legale a B.C.E, denominata moneta esterna, e dei sistemi di pagamento ad opera degli Istituti di Credito autorizzati sempre da norme a svolgere la funzione del credito, denominata moneta interna, a poter emettere i due tipi di moneta, ossia rispettivamente a corso legale e sistema di pagamento (così come definito sia da B.C.E. che da Banca d’Italia nelle loro pubblicazioni stigmatizzandone le differenze)(1)(2).
Comunque ci preme sottolineare che, se anche lo Stato italiano emettesse moneta elettronica, questo non rappresenterebbe nessuna riappropriazione di sovranità in quante le modalità di emissioni e la vigilanza restano appannaggio di Banca d’Italia e B.C.E., ognuno per propria competenza.(3)
Infatti l’articolo 128 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) (4) recita che:
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.
In pratica il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconoteunito a l’approvazione della Banca Centrale europea per quanto riguarda il volume del coniofanno si che continui la costruzione di una Società a Sovranità Limitata, molto limitata, contrariamente a quanti vogliono far credere che con le monete spicciole, o con i Minibot, sia possibile riprendere.
Alla luce di quanto esposto abbiamo compreso che i personaggi che esternano disappunto potrebbero impiegare il loro tempo anche per elaborare un disegno di legge che risolva una volta e per sempre questa idiosincrasia e che non occorrono riforme della Banca Centrale Nazionale se prima non si modificano le norme che stanno alla base della fase di emissione della moneta.
Il Parlamento ha potestà (potere-dovere) legislativa in materia monetaria e infatti ha legiferato nel senso della totale indipendenza della politica monetaria dalla politica fiscale. Potrebbe adesso il parlamento italiano legiferare in senso opposto? Sì potrebbe, ma si tratterebbe di una violazione palese dei Trattati.
Cari Onorevoli, o non conoscete le Leggi e le materie che siete tenuti a conoscere o fate finta solo per essere catalizzatori di un dissenso che porti i voti ai vostri partiti.
Il prof. Auriti aveva indicato la strada con la proprietà popolare della moneta contribuendo a fare depositare un disegno di legge. Saremmo già a buon punto.
dott. Massimiliano Scorrano
dott.ssa Sara Lapico
per Scuola di Studi Giuridici e Monetari "Giacinto Auriti"
Note:
(2) https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html
(3) http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/13/la-banca-centrale-europea-bce-
(4) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
Fonte normativa https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/