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Il TFUE e il Protocollo 4 non permettono aggiramenti di sorta

Allo scopo di fugare ogni dubbio di sorta ricordiamo che le norme se ritenute errate vanno abrogate, se mancanti, come il disegno di legge che prevede la proprietà popolare della moneta, vanno approvate con iter parlamentare. Nel frattempo, se ce ne sono, anche se sbagliate, esse vanno applicate.

Si rende pertanto necessario fare alcune precisazioni riguardo l’Art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e gli articoli 21 e 22 del PROTOCOLLO (N.4) SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, CAPO IV FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC.

L’attenta rilettura coordinata degli articoli delle due trattatazioni ci fa comprendere, non tanto per quel che concerne l’emissione ma semplicemente per quanto attiene la circolazione, che le stesse non lasciano scampo a talune interpretazioni sovraniste dal precario equilibrio che vorrebbero gli istituti di credito di proprietà pubblica potenzialmente capaci di poter raccogliere capitali a tassi negativi, garantire le emissioni dei titoli di stato o agire da banca di investimento a condizioni favorevoli.

Infatti l’articolo 123 (1) del TFUE recita testualmente che:

1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Il suddetto paragrafo 1 vieta esplicitamente acquisti diretti dei titoli di stato da parte di BCE, aperture di scoperti di conto e forme di facilitazioni creditizie allo Stato e ad enti statali, mentre il paragrafo 2 autorizza tali forme agli enti creditizi di proprietà pubblica.

Sappiamo cosa sono gli scoperti di conto, ossia linee di credito a breve di importo limitato (Banca d’Italia, in qualità di servizio di tesoreria, la concedeva all’allora Ministero del Tesoro). Per quel che riguarda le “facilitazioni creditizie” la definizione si rende desumibile dagli artt. 21 e 22 del PROTOCOLLO (N. 4) SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (2) recita appunto che:

Articolo 21
 
Operazioni con enti pubblici
 
21.1. Conformemente all’articolo 123 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
 
21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all’articolo 21.1.
 
21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
 
Articolo 22
 
Sistemi di pagamento e di compensazione
 
La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
 

È proprio l’articolo 22 che delinea le “facilitazioni”. Esse fanno riferimento ad un certo tipo di operatività di tutte le banche, al fine di assicurare sistemi di pagamento efficienti ed affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

È abbastanza chiaro che le Banche di proprietà pubblica “devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati” e che le facilitazioni si riferiscano ad operazioni che tendono ad assicurare la liquidazione dei saldi giornalieri al momento della compensazione tra istituti finanziari.

In buona sostanza, dalla lettura coordinata dei due testi, nessuna corsia preferenziale viene accordata alle banche di proprietà pubblica, proprio per non permettere l’elusione e l’aggiramento dell’articolo 123 del TFUE.

 

8/12/2019, per la Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti,

Dott. Massimiliano Scorrano

 

Note

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(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
(2) https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf (pag. 199)