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Memento pratico

ovvero le fonti del diritto e la lettera di Andreatta...#ildivorziodellottantùno

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Qualcuno ben più noto potrebbe domandare: Che ci azzecca!?

Dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana è stata ricostruita la gerarchia delle fonti:

  1. sulla sommità di tale scala gerarchica vanno a posizionarsi i principi supremi o fondamentali, cosiddetti inviolabili (art.2) e quindi immodificabili e nemmeno rivedibili
  2. poi ci sono quelle previste da tutte le altre norme della carta costituzionale
  3. tutte le altre leggi statali ordinarie e le altre fonti menzionate all’articolo 1 delle preleggi e quindi:
    3.1 Le leggi
    3.2 I regolamenti
    3.3 Le norme 
    corporative
    3.4 Gli usi

Nota bene, con la caduta del fascismo tutte le norme corporative hanno perduto efficacia mentre tutte le altre hanno conservato la loro posizione gerarchica

Giusto per fare un esempio, una legge ordinaria dello Stato non può modificare una norma Costituzionale salvo i casi e le procedure previste dall’articolo 138, come del resto una norma di rango inferiore non può contenere disposizioni e previsioni in contrasto con una norma di rango superiore.

La Legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente forma di legge e può essere abrogata o modificata solo da una Legge ordinaria successiva. Per intendersi, 3.1 può modificare/abrogare 3.2 e 3.4 (3.3 non esiste più) ma non viceversa. Solo 3.1 varia o abroga 3.1.

Dai regolamenti di cui al 3.3 si desumono i: 3.3.1 Regolamenti Ministeriali ed Interministeriali che attuano le proprie attività con circolari (3.3.1A) e comunicazioni (3.3.1B). Per intendersi la Lettera del #divorziodellottantùno di Beniamino Andreatta è un documento del tipo 3.3.1B.

Domanda retorica: può una 3.3.1B abrogare una 3.1? Riformulando: può una lettera del Ministro Andreatta abrogare la legge Istitutiva della Banca d’Italia del 1893 e della Legge bancaria del 1936 con la quale Una prima parte (tuttora in vigore) della legge definì la Banca d'Italia “istituto di diritto pubblico” e le affidò definitivamente la funzione di emissione (non più, quindi, in concessione); gli azionisti privati vennero espropriati delle loro quote, che furono riservate a enti finanziari di rilevanza pubblica; alla Banca fu proibito lo sconto diretto agli operatori non bancari, sottolineando così la sua funzione di banca delle banche. Una seconda parte della legge (abrogata quasi interamente nel 1993) fu dedicata alla vigilanza creditizia e finanziaria”? (1) Leggasi come indipendenza della politica monetaria dalla politica fiscale.

Evidentemente no, è la risposta. La pratica in uso fino al 1981 potremmo definirla incestuosa più che pratica matrimoniale. Con quella lettera si mise fine a qualcosa che non si poteva fare. Diciamo che fu più una comunicazione riservata ai “Mercati” dicendo: non lo facciamo più. Infatti l’Italia si stava affacciando, dopo il boom degli anni ‘60 del secolo scorso, sui mercati internazionali e stava trasformando i Titoli di Stato emessi sotto forma esclusiva di BOT (breve termine a copertura dei momentanei sfasamenti temporali per coprire le spese correnti) a BTP (lungo termine per copertura del lungo periodo, idonei per ristrutturare la durata dei BOT)(2). A ben vedere, a quelli che dicono che il divorzio causò l’aumento degli interessi passivi si deve rispondere dicendo che non fu divorzio ma volontà programmata di reperire maggiori mezzi monetari a disposizione sui “mercati” internazionali che inizialmente, come tutte le attività “start-up”, possono non godere di tutta la fiducia necessaria che riverbera i suoi effetti sul tasso d’interesse. Il tasso di interesse, infatti, esprime tante cose (durata, margine di guadagno, fiducia). Effettivamente negli anni successivi i tassi iniziarono a scendere.

Ricapitolando:
a) una comunicazione interministeriale non ha possibilità di abrogare una Legge dello Stato.
b) Il debito pubblico iniziò a lievitare prima del 1981.
c) I tassi inizialmente salirono per poi ridiscendere per questioni di fiducia e speculazione.

Si ringraziano:
il manuale di diritto privato Torrente/Schlesinger, Giuffrè Editore 2004
il Temistocle Martines Diritto Pubblico, Giuffrè Editore 2005

15/02/2020, per la Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti, Dott. Massimiliano Scorrano


note

(1) https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/storia/istituzione/index.html
(2) http://www.giacintoauriti.com/notizie/187-e-errato-e-totalmente-fuorviante-parlare-di-divorzio-tra-banca-d-italia-e-tesoro.html